Per l’anno scolastico 2024/2025 le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e/o da tempo parziale a tempo pieno, nonché le domande per il lavoro a tempo parziale articolato su un biennio scolastico, vanno presentate
entro il 7 giugno 2024
al Dirigente Scolastico della sede di titolarità riferita alla data del 01.09.2024 oppure, per i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.) al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio.
La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico e si rinnova tacitamente.
N.B.
NEONOMINATI A.S. 2023/2024: I docenti che in sede di nomina in ruolo hanno scelto uno spezzone orario devono presentare domanda se intendono proseguire con un rapporto di lavoro a tempo parziale, in alternativa a partire dal 01.09.2024 il loro rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo pieno.
Per quanto riguarda il part-time su biennio scolastico si ricorda che tale forma di part-time può essere richiesta dal personale con un’anzianità di servizio di almeno dieci anni e che con questo tipo di part-time il rapporto di lavoro corrisponde al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio con lo svolgimento della prestazione di lavoro prevista nel biennio in un solo anno scolastico. Non è prevista la revoca di tale forma di part-time una volta concessa. Si ricorda ai docenti che hanno in corso un contratto di part-time di revocare il part-time prima di richiedere il part-time su biennio.
Relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole di cui all’art. 31, allegato 4, del Testo unico dei CCP d.d. 23.04.2003, si rimanda alla circolare prot. n. 4648 del 17.04.2003.
Le domande per questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale vanno presentate al Dirigente scolastico della rispettiva sede di titolarità riferita al 01.09.2024 e, per quanto riguarda i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.), al Dirigente scolastico dell’attuale scuola di servizio
entro il 1 agosto 2024
La durata di questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico, pertanto a decorrere dall’anno scolastico successivo, concluso il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all’aspettativa per prole, il docente rientra automaticamente in servizio con il contratto di lavoro di cui godeva in precedenza (tempo pieno o tempo parziale), salvo la presentazione di una nuova richiesta.
Si pubblicano di seguito la circolare e la relativa documentazione
Moduli per la presentazione delle domande:
Richiesta per la concessione di lavoro a tempo parziale o di rientro a tempo pieno a.s.2024/2025