La riduzione dell’orario di insegnamento prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia è regolamentato dall’art 15 del Testo Unico dei contratti collettivi provinciali del 23.04.2003, sostituito dall’art. 1 del contratto collettivo provinciale del 15.04.2014 ed in merito si rimanda alla circolare prot. n. 378139 del 04.05.2022.
Il termine di presentazione delle domande è fissato al 7 giugno 2024.
Il citato articolo, prevede che il personale docente e quello equiparato con contratto a tempo indeterminato possa chiedere nei tre anni scolastici che precedono il raggiungimento dei requisiti chiesti per la pensione anticipata o di vecchiaia una riduzione dell’orario di insegnamento di norma fino a non meno del 75% dell’orario di insegnamento a tempo pieno.
La riduzione dell’orario di insegnamento può essere concessa solamente nel caso che venga presentata contemporaneamente la richiesta non revocabile di cessazione dal servizio.
Il personale docente, al quale viene concessa la riduzione d’orario, viene prioritariamente utilizzato in attività didattiche diverse dall’insegnamento curricolare o in altre attività aggiuntive e necessarie. A tal fine, il personale presta per ogni ora d’insegnamento, 1,9 ore di servizio.
Le domande di riduzione dell’orario devono essere presentate al Dirigente scolastico.
Circolare riduzione orario 2024